Il nostro Statuto.
Osservatorio Europeo per la Trasparenza nelle Cooperative (OETC)
TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, SEDE E DURATA
Articolo 1 • Denominazione
È costituita tra gli aderenti al presente statuto un'associazione regolata dalla legge del 1° luglio 1901 e dal decreto del 16 agosto 1901, avente la denominazione "Observatoire Européen pour la Transparence des Coopératives".
Essa potrà utilizzare la sigla: OETC.
L'associazione potrà parimenti fare uso delle sue denominazioni d'uso in lingua italiana,"Osservatorio Europeo per la Trasparenza nelle Cooperative" e in lingua inglese"European Observatory for Transparency in Cooperatives", in tutti i suoi documenti di comunicazione e atti ufficiali.
Articolo 2 • Scopo e Mezzi d'Azione
L'associazione ha per scopo:
difendere i diritti dei soci di cooperative in Europa;
promuovere la trasparenza nella gestione, l'uguaglianza tra i soci e il rispetto dei principi cooperativi;
prevenire gli abusi di potere e le pratiche opache all'interno del settore cooperativo.
L'associazione esercita la sua attività in piena indipendenza politica e confessionale e opera sull'intero territorio europeo.
Per raggiungere i suoi scopi, l'associazione mette in atto i seguenti mezzi:
Un portale d'informazione che propone articoli, analisi e studi di caso.
Una newsletter periodica di approfondimento.
Un canale confidenziale per la segnalazione di presunte irregolarità.
Un servizio di primo orientamento e di triage legale per i soci che necessitano di assistenza.
L'organizzazione di webinar, seminari e attività di formazione.
La creazione di una comunità di soci per il sostegno reciproco e lo scambio di informazioni.
L'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale per democratizzare l'accesso all'informazione, superare le barriere linguistiche e offrire strumenti innovativi per l'analisi e la comprensione dei diritti dei soci.
Articolo 3 • Sede legale
La sede legale è fissata al seguente indirizzo: 200 di rue de la Croix Nivert, 75015, Parigi, Francia.
Potrà essere trasferita in qualsiasi altro luogo con semplice decisione del Bureau; sarà richiesta la ratifica da parte dell'Assemblea Generale nella sua prima riunione utile.
Articolo 4 • Durata
La durata dell'associazione è illimitata.
TITOLO II - SOCI
Articolo 5 • Composizione dell'Associazione
L'associazione si compone di diverse categorie di soci:
Soci Fondatori: le persone fisiche che hanno partecipato all'atto costitutivo e alla redazione del presente statuto.
Soci Attivi (o Ordinari): le persone fisiche o giuridiche che aderiscono agli scopi dell'associazione, partecipano attivamente alla vita associativa e sono in regola con la quota associativa annuale.
Soci Onorari: le persone che, per la loro competenza o per i servizi resi all'associazione, sono nominate tali dall'Assemblea Generale su proposta del Bureau. Sono esentati dal pagamento della quota e hanno un ruolo consultivo.
Soci Sostenitori: le persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente l'associazione tramite donazioni o contributi, senza necessariamente partecipare alla vita attiva.
Articolo 6 • Ammissione dei Soci
Per diventare socio attivo, ogni candidato deve presentare una domanda scritta al Bureau. Il Bureau delibera sull'ammissione, valutando l'adeguatezza del candidato agli scopi e ai valori dell'associazione.
In conformità ai principi di trasparenza, in caso di rifiuto, sarà fornita una motivazione sintetica, la quale non costituisce motivo di ricorso contro la decisione. L'ammissione implica la piena e intera accettazione del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno.
Articolo 7 • Diritti e doveri dei Soci
Tutti i soci in regola con la quota associativa dispongono del diritto di voto all'Assemblea Generale. Ogni socio dispone di un solo voto.
Tutti i soci hanno il dovere di rispettare lo statuto, il regolamento interno e le delibere degli organi dell'associazione, e di contribuire al perseguimento degli scopi dell'associazione.
Articolo 8 • Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di socio si perde per:
Dimissioni: notificate per iscritto al Bureau.
Decesso.
Mancato pagamento della quota: dopo un sollecito rimasto senza effetto nei termini fissati dal Bureau.
Radiazione: pronunciata dal Bureau per gravi motivi o per atti contrari agli scopi dell'associazione, garantendo al socio il diritto di presentare la propria difesa.
TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO
Articolo 9 • Organi dell'Associazione
Gli organi dell'associazione sono:
Il Bureau.
L'Assemblea Generale dei soci.
Articolo 10 • Il Bureau
L'associazione è amministrata da un Bureau composto da un minimo di 2 membri, eletti dall'Assemblea Generale tra i soci. La durata del mandato è di 3 anni e i membri sono rieleggibili.
Il Bureau si compone almeno di:
Un(a) Presidente.
Un(a) Segretario(a).
Un(a) Tesoriere(a).
Una stessa persona può cumulare più mandati. In particolare, il mandato di Presidente e quello di Tesoriere possono essere esercitati dalla stessa persona.
Il Bureau si riunisce, anche tramite mezzi di videoconferenza, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.
Articolo 11 • Ruoli e Poteri in seno al Bureau
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio, presiede le riunioni, detiene la firma sociale ed esegue le decisioni del Bureau. Supervisiona il funzionamento generale dell'associazione.
Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni, della tenuta dei registri ufficiali (registro dei soci, registro dei verbali) e della gestione della corrispondenza amministrativa.
Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria e patrimoniale dell'associazione. Assicura la tenuta della contabilità, la gestione del conto bancario, la preparazione della relazione finanziaria annuale e del bilancio preventivo.
Articolo 12 • Assemblea Generale Ordinaria (AGO)
L'AGO si riunisce almeno una volta all'anno. È convocata dal Presidente con un preavviso di almeno 15 giorni, tramite comunicazione scritta (incluso via email), indicando l'ordine del giorno.
L'AGO può tenersi in presenza o tramite mezzi di videoconferenza che permettano l'identificazione dei partecipanti.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati. Ogni socio attivo può farsi rappresentare da un altro socio attivo tramite delega scritta. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe.
Articolo 13 • Assemblea Generale Straordinaria (AGE)
L'AGE è competente per le decisioni di particolare importanza, come la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. Le sue decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.
TITOLO IV - RISORSE E CONTABILITÀ
Articolo 14 • Risorse dell'Associazione
Le risorse dell'associazione si compongono di:
Quote associative annuali versate dai soci.
Donazioni, lasciti e liberalità di persone fisiche o giuridiche.
Sovvenzioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di istituzioni pubbliche e private, nazionali o europee.
Contributi specifici richiesti per l'accesso a determinati servizi offerti dall'associazione, come l'orientamento o il triage legale, restando inteso che le informazioni a carattere generale rimangono gratuite e di accesso pubblico.
Proventi da attività accessorie e conformi allo scopo sociale (es.: formazione, pubblicazioni).
Articolo 15 • Contabilità
È tenuta una contabilità di cassa semplificata, che registra tutte le entrate e le uscite. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16 • Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.
L'eventuale attivo netto (avanzo di liquidazione) non potrà in nessun caso essere ripartito tra i soci, ma sarà devoluto a un'altra associazione senza scopo di lucro che persegua uno scopo simile, designata dall'Assemblea Generale Straordinaria al momento dello scioglimento.
Articolo 17 • Controversie e legge applicabile
Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto, alle decisioni degli organi dell'associazione o, più in generale, alla vita dell'associazione, è regolata dal diritto francese.
Per qualsiasi controversia, la competenza esclusiva è attribuita ai Tribunali di Parigi, luogo della sede legale dell'associazione.
Articolo 18 • Regolamento interno
Un regolamento interno potrà essere redatto e approvato dal Bureau per fissare i dettagli di esecuzione del presente statuto e gli aspetti pratici della vita dell'associazione (es.: procedure di segnalazione, modalità di fornitura dei servizi, ecc.). Tale regolamento non potrà contenere disposizioni contrarie al presente statuto.